In caso di sinistro il Contraente o
l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli
è possibile per evitare o diminuire
il danno; le relative spese sono a
carico della Società ai sensi
dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso
all'Agenzia alla quale è assegnata
la polizza oppure alla Società entro
cinque giorni da quando ne ha avuto
conoscenza ai sensi dell'art. 1913
del Codice Civile;
c) in caso di
incendio, furto, rapina, sinistro
presumibilmente doloso e comunque
ove previsto per legge, fare, nei
cinque giorni successivi,
dichiarazione scritta all'Autorità
Giudiziaria o di Polizia del luogo,
precisando in particolare il momento
dell'inizio del sinistro, la causa
presunta e l'entità approssimativa
del danno; copia di tale
dichiarazione deve essere
immediatamente trasmessa alla
Società;
d) denunciare,
inoltre, tempestivamente, la
sottrazione o distruzione di titoli
di credito anche al debitore, nonché
esperire, se la legge lo consente e
salvo rifusione delle spese, la
procedura di ammortamento;
e) conservare e
custodire tanto le cose non rubate o
salvate quanto le tracce ed i
residui del sinistro fino a
liquidazione del danno senza avere,
per questo, diritto ad indennità
alcuna;
f) fornire
dimostrazione dei danni subiti
predisponendo un elenco dettagliato
con riferimento alla qualità,
quantità e valore delle cose
sottratte, distrutte o danneggiate,
dei materiali e delle spese
occorrenti per la eventuale
riparazione dei danni e di quelle
sostenute in relazione agli obblighi
di cui al punto a), nonché, a
richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose
assicurate esistenti al momento del
sinistro, con indicazione del
relativo valore, mettendo comunque a
disposizione, conti, fatture e
qualsiasi documento che possa essere
richiesto dalla Società e dai Periti
ai fini delle loro indagini e
verifiche.
Attenzione
L'inadempimento di uno degli
obblighi previsti alle lettere
a), b), c), d) e f) può
comportare la perdita totale o
parziale del diritto
all'indennizzo anche ai sensi
dell'art. 1915 del Codice
Civile.